venerdì 7 agosto 2009

Altro stop per Pineto

CORTE FEDERALE C.U. n. 11 del 6 agosto 2009
Riunione del 5 agosto 2009 04.08.09
RICORSO PALLAVOLO PINETO DILETTANTISTICA s.r.l. AVVERSO LA DECISIONE CAF N. 54 DEL 27/7/2009
LA CORTE FEDERALE Composta dai Signori: Avv. Renato Tobia Presidente Avv. Franco Fabriani Vice Presidente Avv. Ernesto Palatta Componente
La Società Pallavolo Pineto Dilettantistica s.r.l., - in persona del Presidente F.F. Dott. Alessandra Zollo, ricorre avverso la decisione della CAF n. 54 del 27/7/2009 che ha statuito la non ammissione al campionato di serie A1 maschile della ricorrente:
Detto ricorso fa seguito ad altro ricorso proposto dinanzi all’Alta Corte di Giustizia del CONI che ha ritenuto inammissibile il ricorso stesso; Ciò premesso, la Corte, esaminati i motivi di ricorso, nonché tutti i documenti del procedimento, uditi la Società ricorrente che ha depositato documenti e memoria integrativa, ed il Procuratore Federale
Rileva
In relazione alla dedotta pretesa violazione e falsa applicazione dell’art.9 lett. C, R.A.C., trattasi di deduzioni di merito che non possono trovare ingresso nel giudizio;
Quanto alla pretesa violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 9 lett. B R.A.C., ogni avversa deduzione eccepita appare infondata dovendosi condividere tutte le argomentazioni della CAF secondo le quali, ritenendosi di doversi attribuire all’espressione “escussione” il significato di richiesta di pagamento e non quello di materiale e concreta effettuazione del pagamento stesso, debba pervenirsi alla conclusione che il sodalizio ricorrente non abbia provveduto alla reintegra della fideiussione prevista dall’art.9 lett. b R.A.C., quale requisito indefettibile per l’ammissione al campionato, entro il termine perentorio sancito ex art. 2 c. 1 e 5 R.A.C.
In merito va richiamata, altresì, la considerazione che la vicenda in esame si evidenzia come totalmente distinta ed autonoma rispetto a quella oggetto di precedenti procedimenti disciplinari già celebrati e definiti.
Ciò premesso, nessuna considerazione merita il richiamo di fatti relativi al campionato 2008/2009 in virtù dei quali la società ricorrente è stata debitamente sanzionata, nel mentre va confermata la interpretazione del Giudice di primo grado, confermata dalla C.A.F., secondo la quale l’escussione produttiva dell’obbligo per il sodalizio di reintegra della garanzia si perfeziona con la mera richiesta di pagamento.
Detta interpretazione è confermata non solo dal richiamo alle norme regolatrici del codice civile, ma anche in relazione all’obbligo di garanzia che deve essere improntato al principio di lealtà, probità, correttezza sportiva;
Tanto premesso, senza tener conto di tutte le deduzioni di cui al ricorso nelle quali ci si riferisce al merito della questione, non più valutabile in questo grado di giudizio e messe da parte le vicende relative al precedente campionato 2008/2009, va semplicemente confermato per contrastare tutte le avverse eccezioni che con l’art. 9 citato si ribadisce la indefettibilità non soltanto del deposito della fideiussione per la stagione da iniziare, ma anche la reintegra della fideiussione per la stagione pregressa, ciò al fine della permanenza assoluta della garanzia, senza soluzione di continuità di qualsiasi debito che si manifesti con la richiesta di escussione. La violazione dell’art. 9 citato certamente verificatosi, rende priva di rilevanza ogni altra deduzione o considerazione di cui al ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dispone incamerarsi la tassa di impugnazione.
Il Presidente Avv. Renato Tobia
Affisso il 6 agosto 2009
(fonte: www.volleyball.it)
 
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